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Resultados | Doc. 411

Doc. 411: Contrato entre Juan de Córdoba y Girolamo Ferrer para que éste acudiera a Madrid a trabajar en los vaciados de escultura llevados desde Roma

28 April 1653
Place: Roma
Location: Roma, Archivio di Stato, 30 Notai Capitolini, Ufficio 32, vol. 157, ff. 375-377
Bibliography: Montagu 1989, p. 226, Salort 1999; Parisi 2007, pp. 362-363
Correspondences: CV 335a
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Dominus Hieronimus Ferrerius quomdam Ioannis Pauli Romanus mihi etc. cognitus sponte etc. omni etc. promisit, et se obligavit Illustrissimo Domino Don Ioanni de Corduva Cordubensi presenti etc. ut dicitur di andare lui medemo con un huomo di suo gusto, e sodisfattione della sua professione di fonditore in Spagna per accompagnare l’opera, et opere, che vi si deve condurre, che è stata fatta in Roma per servitio di Sua Maestà Cattolica e partire Mercordi prossimo, e seguitare il viaggio, et arrivato che sarà, promette, e si obliga di fare tutte l’operationi, che spettano alla sua professione cioe gettare di Metallo, rinettare, cisellare, formare, e rinettare Cere di statue, e d’altro, come gli hanno veduto operare tanto detto Signor Don Giovanni, et altri, et alcune figure già fatte di Metallo per Sua Maestà Cattolica, e di più essendo informatissimo come asserisce di detta opera, che si manda in Spagua, havendone lui medemo fatta una gran parte, e gli sarà facile rimettere tanti pezzi, nelli quali è compartita tutta l’opera, promette anco ciò fare puntualmente, e con ogni diligenza, et anco bisognando rifare, et aggiuntare qualche pezzo cli figure, o d’altro, che per disgratia si rompesse, et il tutto come sopra fare con ogni diligenza, e come si crede fare in simil professione, ne partire senza sia finita la detta operatione.

E questo lo fa, per che al Incontro detto Signor Don Giovanni promette, e si obliga di pagare per mercede, o provisione d’esso Signor Girolamo, e di quel huomo che menerà con se, al quale però detto Signor Girolamo sia obligate sodisfare del suo, talmente che detto Signor Don Giovanni non sia oligato à pagarli cos’alcuna quia sic etc.

ltem promette dico di pagarli in tutto, e per tutto scudi Cento ogni mese cominciando dal primo di maggio prossimo à venire, e seguitare sinchè detto Signor Girolamo si tratterrà in Madrid, o Spagna al servitio di Sua Maestà Cattolica, e che ritornerà a Roma cosi d’accordo, in questo modo cioè scudi quaranta rnoneta qui in Roma à chi esso r ordinerà con suo mandato di Procura per servitio della sua famiglia, e suo rnantenimento, e l’altri scudi sessanta promette farceli pagare in Madrid liberamente, quali paghe di scudi quaranta in Roma, e sessanta in Madrid doveranno corninciare al mese d’Agosto prossimo a venire stante l’Infrascritto pagamento quia sic etc.

Et per li primi tre mesi cioè Maggio, Giugnio, e Luglio detto Signor Girolamo adesso manualmente, et Incontanti ha, e riceve da detto Signor Don Giovanni presente, e pagante scudi trecento moneta, quali ha tirati a sé in tanto oro buono, e corrente, e di quelli ce ne fa quietanza in forma, e perció per detti tre mesi detto Signor Don Giovanni non sarà obligate à fare alcun altro pagamento ne in Roma, ne in Madrid quia sic etc.

ltem che il condurre detto Signor Girolamo con detto suo huomo et anco altri, che esso per suo gusto vorrà condurre da Roma in Spagna, promette detto Signor Don Giovanni di farlo, e farlo fare a sue spese, cioè gratis, Intendendo la Conduttura, e non altro quia sic etc.

ltem dichiarano, che l’obligo di. detto Signor Don Giovanni circa al pagarnento di detti scudi Cento il mese come sopra debbia durare sinche durera il presente governo del Eccellentissimo Signor Vice Re di Napoli al presente, talmente che mutandosi in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia accidente detto presente governo, il Signor Don

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Giovanni sia solo obligate al pagamento di detti scudi quaranta ogni mese da pagarsi in Roma per mantenimento di detta sua famiglia, sin al suo ritorno in Roma, e l’altri scudi sessanta il mese detto Signor Girolamo debbia procurare da se medemo di farseli pagare dalli Ministri di Sua Maestà Cattolica, ma per quelli detto Signor Don Giovanni non sia obligato, e se si facesse detta mutatione, detto Signor Girolamo debbia precurare la sua sodisfattione in Spagna, opure ritornarsene in Roma, e per questo tempo detto Signor Don Giovanni vuol essere obligate al e Intiero pagamento di detti scudi Cento il mese come sopra quia sic etc.

Di più si conviene, che l’Imbarco per il ritorno di detto Signor Girolame, e del homo, che condurrà seco, et ance per suo figliolo, che conduce seco se gli clebbia dare parimente gratis quia sic etc.

ltem che detto Signor Girolamo tanto per se medemo, quanto per detto huomo, che condurr’a seco, e sue figliolo non possa pretendere alcun’altra cosa, o per mercede, o fatiche, e qualsivolglia altra cosa, che faranno in servitio di Sua Maestà quia sic etc. restando detto Signor Girolamo contento per detti scudi Cento il rnese come sopra quia sic etc.

Di più detto Signor Don Giovanni al presente, et Incontanti paga al detto Signor Girolamo per aiuto di Costa scudi Cento sessanta moneta quali s’intendano donati per causa del detto viaggio, e per mettersi in ordine così d’accordo, quali detto Signor Girolamo, rendendogline gratie, li tira a se in tanto oro, e gli ne fa quietanza in forma,

et nihilominus exceptioni etc. speique etc. renuntiavit etc.

ltem che mancando detto Signor Girolamo in fare, et adempire quanto di sopra ha promesso, ultra precisam etc. ad quam semper teneri, et cogi posse voluit, sia lecito al detto Signor Don Giovanni di servirsi d’altre persone, che al detto Signor don Giovanni parerá á qualsivoglia prezzo, o mercede a tutti danni, spese, et Interessi di detto Signor Girolamo etiam ad rationem quanti plurimi quia sic etc.

E se per qualche accidente per servitio di detta sua famiglia bisognasse maggior somma di detti scudi quaranta il mese, consente detto Signor Girolamo, che si possa pagare quel di più, che bisognerà, e quel sopra più lo farà buono nelli sui sessanta scudi il mese, che si hanno da pagare in Spagna quia sic etc.

Que omnia etc. rata etc. alias ad omnia damna etc. de quibus etc. Pro quibus etc. sese etc. bona etc. heredes etc. Iura etc. In ampliori forma Camerae Apostolice cum clausolis etc. obligarunt etc. citra etc. appellationi etc. renuntiarunt etc. et Consenserunt unica etc. sicque tactis etc. Iurarunt etc. Super quibus etc.

Actum Rome in domo habitationis dicti domini Ioannis presentibus dominis Iuliano Finello quondam Dominici de Massa Lunensi Sarzanensi, et Bartolomeo Tam quondam alterius Bartolomei Novariensis diocesis testibus.

Antonius Franciscus Maria Simius rogatus.